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Giudice Sportivo: 3 giornate a Medel con la prova tv, 2 a Gabbiadini. Fermato anche Gasp

24.10.2016 | 18:23

Dal sito ufficiale della Lega Serie A si apprendono le decisioni del Giudice Sportivo in seguito alle gare della nona giornata. Cade sotto la scure della prova tv il centrocampista dell’Inter Gary Medel, cui sono state comminati tre turni di squalifica. Ecco il relativo estratto: “…ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 11.11 odierne) in merito alla condotta violenta tenuta al 39° del primo tempo dal calciatore Gary Alexis Medel Soto (Soc. Internazionale) nei confronti del calciatore Jasmin Kurtic (Soc. Atalanta); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che risulta evidente, dalle suddette immagini, che il calciatore Medel, con il pallone non a distanza di giuoco, colpiva violentemente al volto, con un gesto repentino e volontario del braccio sinistro il calciatore Kurtic, provocando un movimento innaturale del capo e la caduta a terra del calciatore medesimo; sentito il Direttore di gara che ha confermato di non aver potuto vedere il gesto in questione in quanto avvenuto alle sue spalle; visti gli artt. 35, n. 1.3 e 19 n. 4 lett. b) CGS; dispone la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Gary Alexis Medel Soto (Soc. Internazionale)”. Due giornate a Manolo Gabbiadini (Napoli) “…per condotta gravemente antisportiva, avendo reagito, al 31° del primo tempo, ad un fallo di un avversario, quando il giuoco era fermo, colpendo il medesimo con un calcio e facendolo cadere”. Salterà soltanto la prossima partita invece Lucas Castro del Chievo, fermato per una giornata anche l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini “…per avere, al 5° del secondo tempo, proferito un’espressione offensiva avente ad oggetto il Direttore di gara (infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale) nonché per avere protestato platealmente successivamente al provvedimento di allontanamento”.