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Caso Reggina, c’è anche un’interpellanza parlamentare

03.05.2023 | 16:30

Il caso Reggina finisce anche in Parlamento, con una Interpellanza urgente presentata dall’onorevole Francesco Cannizzaro, che scrive quanto segue: “Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della Giustizia, il Ministro delle Imprese e del made in
Italy, il Ministro per lo Sport e i giovani – Per sapere – premesso che: la “Reggina 1914 Srl” è una società a responsabilità limitata affiliata alla FIGC, che milita nel campionato di calcio della Lega Professionisti di Serie B; in data 17 giugno 2022, la Società è stata acquisita dalla Società “Enjoy S.r.l.” unipersonale, controllata al 100% dalla Holding di proprietà dell’imprenditore Felice Saladini. L’acquisto (100% di una Società con debiti per circa 20ML di euro) avviene a cinque giorni dalla scadenza del termine per provvedere agli adempimenti necessari per ottenere l’iscrizione al campionato per la stagione 2022-2023, ed evitare così il fallimento della Società; la Società, superato il rischio di mancata iscrizione al campionato, inizia così a operare per cercare di ovviare al grosso monte debitorio ereditato dalla precedente gestione (che ha portato all’arresto del presidente Gallo), riscontrando però con certi creditori difficoltà importanti nella definizione delle diverse posizioni debitorie, e subendo anche azioni esecutive individuali che mettono a rischio la prosecuzione dell’attività sociale. Motivo per il quale decide di intervenire depositando, il 19/12/2022, presso il Tribunale di Reggio Calabria, domanda di omologazione degli accordi di
ristrutturazione dei debiti e di transazione su crediti tributari e previdenziali, con riserva di presentare la documentazione di cui all’art. 39 del Codice della crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ( CCII), a sensi dell’art. 44, co. 1 lett. a), CCII;
con decreto del 29/12/2022, il Tribunale, accogliendo il ricorso della Reggina ha, tra l’altro, concesso alla Società il termine di 60giorni dalla data di trascrizione del Decreto nel Registro delle Imprese per la presentazione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione su crediti tributari e previdenziali; termine ulteriormente prorogato di altri 60giorni con
decreto del 20/2/2023. Nel decreto viene inoltre evidenziato che la Società dovrà attenersi a regole chiare e ferree nella gestione dell’attività durate la vigenza della procedura e sotto il controllo del nominato Commissario Giudiziale. In particolare il decreto impone di richiedere specifiche autorizzazioni per i pagamenti anteriori alla presentazione della domanda e non necessari per la continuità aziendale;
la Società, in data 28/4/2023, ha depositato il ricorso ex artt. 40 e 48, c. 5 CCII, per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti a sensi dell’art. 57 CCII e transazione su crediti tributari e previdenziali a sensi dell’art. 63 CCII, restando così ad oggi in attesa di una auspicata e prevedibile omologa; la procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti risulta essere una delle opzioni che la normativa
italiana ha messo a disposizione del tessuto sociale imprenditoriale nazionale per anticipare e risolvere le situazioni di difficoltà economico finanziarie ancora reversibili, con l’intento di dare la possibilità agli imprenditori di superare le tensioni e le difficoltà delle proprie Società, comprese quelle di calcio professionistico; il 15/2/2023 (in previsione della scadenza federale del 16.02.2023 per la dimostrazione del
pagamento degli emolumenti e dei relativi oneri), la Reggina deposita istanza presso il Tribunale per chiedere di essere autorizzata al pagamento dei contributi previdenziali e delle ritenute relativi alle retribuzioni dei mesi di novembre e dicembre 2022, ricevendone il diniego; la motivazione richiama la non necessità per la continuità aziendale. Anche in data 13/3/2023 (in previsione della scadenza del 16 marzo 2023), la Società deposita istanza di autorizzazione ai pagamenti in argomento ricevendo nuovamente e per le stesse motivazioni, il diniego. In entrambe le occasioni la Società, pur sapendo di incorrere in possibili sanzioni federali, ha ritenuto di dover adeguarsi ai
provvedimenti del Tribunale Ordinario di Reggio Calabria (per evitare il rischio di estromissione dalla procedura), in ossequio a quanto ben esplicitato nel provvedimento di diniego ai pagamenti del 16 febbraio 2023: “le norme dell’ordinamento sportivo non possono derogare nemmeno implicitamente all’applicazione della disciplina dell’ordinamento statale ovvero comportarne la sua disapplicazione”; nel frattempo la giustizia sportiva ha già sanzionato la Reggina per non aver rispettato le scadenze.
Questo perché le norme della Figc non contemplano la procedura messa in atto. Lo scorso 28 marzo 2023, è arrivato, da parte della Procura federale, il deferimento relativo alle scadenze saltate, previste per il 16 febbraio. Inoltre, sono stati deferiti la società Reggina e l’AD Paolo Castaldi; il 17/4/2023 il Tribunale Federale Nazionale ha quindi sanzionato la Reggina con 3 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva, disponendo anche l’inibizione di 3 mesi per l’amministratore delegato Castaldi;
inoltre, lo scorso 26 aprile 2023, la Procura Federale, a seguito della segnalazione della CO.VI.SO.C, ha di nuovo deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare- l’AD Castaldi, per il mancato pagamento di emolumenti in favore di diversi tesserati e per il mancato versamento delle ritenute Irpef (scadenze del 16 marzo 2023); ad oggi, il Tribunale Federale Nazionale ha accolto l’istanza della Reggina e anticipato l’udienza (inizialmente prevista per l’11 maggio) al 4 maggio, per la discussione del secondo deferimento; la decisione del Tribunale potrebbe procurare altre 3 punti di penalizzazione, oltre 2 per recidiva; recentemente la FGIC ha comunicato di voler intervenire per la modifica degli artt. 85 e 90 delle NOIF, in esito all’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019; modifiche che non parrebbero essere orientate all’armonizzazione del diritto sportivo con quello nazionale della crisi d’impresa, quanto piuttosto a rafforzare la volontà di decisione del diritto sportivo anche su quello nazionale;
infine, proprio il CONI, ovvero l’istituto statale di riferimento per lo sport nazionale e per tutte le federazioni sportive, auspica l’adozione del codice della crisi di impresa ai club in difficoltà e con debiti pregressi, così da scongiurare diversi fallimenti; – se e quali iniziative intendano intraprendere al fine di evitare che una Società calcistica – in stato di crisi – possa essere destinataria di una disciplina giuridica diversa da quella riservata ad una normale società commerciale – o comunque essere penalizzata – solo per il fatto che soggiace anche ad un ordinamento settoriale che, seppur autonomo, è però subordinato e derivante da quello statale, nonché per armonizzare il diritto sportivo con quello della crisi d’impresa, anche per escludere il rischio, per gli amministratori di una società calcistica, di esporsi al rischio di
commettere il reato di cui all’art.650 cp solo per il fatto di amministrare una società di questo tipo, che è pur sempre una società di capitali. CANNIZZARO, Battilocchio, Arruzzolo.

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