Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 9a giornata

31/10/2025 | 15:50:26

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Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo in seguito all’ultima giornata di campionato giocata in Serie A.
Una giornata di squalifica per il giocatore della Fiorentina, Mattia Viti, per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario” e il giocatore del Cagliari, Adam Obert, per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato”.
Qui il comunicato:
a) SOCIETÀ
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata andata i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Cagliari, Genoa, Lecce, Napoli, Pisa, Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, lanciato numerosi fumogeni sul terreno di giuoco, che costringevano l’Arbitro a interrompere la gara per circa tre minut1; sanzione attenuata ex art. 29,
comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi e cinque fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una bottiglietta di plastica semi piena in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, un fumogeno sul terreno di giuoco e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNAper avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi bicchieri di plastica nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 16° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
VITI Mattia (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
OBERT Adam (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Foto: sito Serie A