Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 6a giornata

07/10/2025 | 19:15:58

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Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo in seguito all’ultima giornata di campionato giocata in Serie A. Una giornata di squalifica è la decisione che riguarda il giocatore del Pisa, Idrissa Touré, per il rosso rimediato contro il Bologna, “per aver commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete”. Fra i giocatori ammoniti ancora nessuno entra in diffida.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO a)

SOCIETÀ

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata andata i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Hellas Verona, Lazio, Lecce, Parma, Pisa, Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori. Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, all’11° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) e d) CGS. Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 35° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) e d) CGS. Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco numerosi bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, all’inizio della gara, lanciato nel recinto di gioco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato sul terreno di gioco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

TOURÉ Idrissa (Pisa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

Foto: logo Serie A