Salernitana, il TNF pubblica le motivazioni della bocciatura in merito al ricorso sui play out

30/06/2025 | 17:20:16

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Il Tribunale Nazionale Federale, in merito al rinvio dei play out e la riprogrammazione della sfida contro la Sampdoria anziché il Frosinone (come doveva essere prima del caso Brescia), aveva bocciato la richiesta della Salernitana di annullare il playout. Oggi sono state pubblicate le motivazioni.
Di seguito il comunicato del TFN: “Alla riunione del 19 giugno 2025, sono comparsi: il Prof. Avv. Francesco Fiumando e l’Avv. Salvatore Sica, in rappresentanza della società ricorrente US Salernitana 1919 Srl; l’Avv. Gabriele Nicolella, in rappresentanza della Lega Nazionale Professionisti Serie B; gli Avv. Carlo Vitalini Sacconi e Carolina Romei, in rappresentanza della società UC Sampdoria SpA; l’Avv. Giuseppe Febbo per la società Frosinone Calcio Srl.
Le parti hanno concluso come in atti.

I motivi della decisione. Il ricorso deve essere respinto. Premessa la dubbia ammissibilità delle domande, sia con riferimento alla preclusione di reclami sulla formazione dei calendari (art. 27.2 dello Statuto LNPB), sia ai profili esulanti la potestà di questo Tribunale, sia alla litispendenza (risultava, invero, all’avvio dell’odierno procedimento, pendente – a quanto consta agli atti – omologo giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport), il principio della c.d. ragione più liquida, applicabile anche al processo sportivo, suggerisce di vagliare i profili di infondatezza delle domande della ricorrente, siccome di manifesta e immediata evidenza.

Noto è, infatti, l’orientamento di legittimità, radicato – come è stato condivisibilmente sostenuto (Cass. civ., Sez. lav., 26 settembre 2019, n. 24093) – nel principio di economia processuale e nei principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (oggetto di doverosa applicazione anche nell’ecosistema del giusto processo sportivo), che attribuisce al decidente il potere di pronunciarsi immediatamente sulle questioni che risultino *ictu oculi* di evidente e ragionevole soluzione (v., ad es., Cass. civ., Sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309). Occorre, quindi, richiamare il contenuto dei due Comunicati oggetto dell’odierna impugnativa.
Foto: logo Salernitana