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Lancio di petardi sugli spalti e di oggetti in campo, dalla Lazio a Napoli e Juve: pioggia di multe in Serie A

07.03.2023 | 15:46

Il Giudice Sportivo ha inflitto multe dal valore totale di 44mila euro a diversi club di Serie A, per diversi episodi accaduti sugli spalti nell’ultimo turno di campionato. A partire dalla Lazio: “Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, durante la gara ed al termine della stessa, lanciato nei settori occupati dalla tifoseria avversaria due petardi e una bottiglietta di plastica; per avere inoltre suoi sostenitori, durante la gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque petardi; per avere, infine, nel corso della gara, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Multate anche Juventus e Roma: “Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; per avere inoltre suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nei settori occupati dalla tifoseria avversaria numerosi oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nei settori occupati dalla tifoseria avversaria numerosi oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Sanzioni inflitte anche a Cremonese, Spezia e Napoli. “Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato un fumogeno ed una bottiglietta di plastica sul terreno di giuoco ed un accendino nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 1° del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Foto: Instagram Napoli