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Serie B, Giudice Sportivo: un turno di stop per Pasqual e Coronado

24.04.2018 | 17:43

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B dopo la 37esima giornata del campionato cadetto. Sono otto i calciatori fermati, tutti per una giornata:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BUZZEGOLI Daniele (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).

CASARINI Federico (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Decima sanzione).

CODA Andrea (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Decima sanzione).

CORONADO Igor Caique (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DE COL Filippo (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).

MINALA Joseph Marie (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Decima sanzione).

PASQUAL Manuel (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).

TUIA Alessandro (Salernitana): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato
(Quinta sanzione).

AMMENDE

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, al 29° del primo tempo,
lanciato sul terreno di giuoco un bottiglietta di plastica semi-piena; per avere inoltre suoi
sostenitori, al primo del secondo tempo, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore che
obbligavano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa tre minuti; sanzione attenuata ex art. 14 n.
5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con
le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, al 32° del primo tempo,
lanciato sul terreno di giuoco un petardo che causava il momentaneo stordimento del proprio
portiere; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per
avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo
tempo, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione del portiere della squadra avversaria, un
bicchiere di plastica rigida; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1
lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini
preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PESCARA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere
propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa
del giuoco.

DIRIGENTI
AMMENDA DI € 1.000,00
FAGGIANO Daniele (Parma):
 per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoio, assunto
un atteggiamento provocatorio nei confronti di alcuni dirigenti della squadra avversaria.