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Reggina, dichiarato inammissibile il ricorso della Viterbese. La nota

04.02.2019 | 20:36

Di seguito la nota completa del Giudice Sportivo Pasquale Marino in merito al ricorso della Viterbese avverso il chiacchierato gol assegnato alla Reggina in occasione dell’incontro dello scorso 23 gennaio: “Il GS letti gli atti ufficiali, esaminato il Reclamo ex art. 29 CGS presentato nei termini dalla società VITERBESE CASTRENSE e le controdeduzioni della società URBS REGGINA OSSERVA – che nella gara in oggetto, al minuto 13 del primo tempo, l’arbitro decretava la segnatura di una rete a favore della Reggina; – che la società Viterbese Castrense nel reclamo in oggetto eccepiva la validità della segnatura della rete da parte della Reggina, asserendo che il pallone non aveva superato la linea di porta, ma aveva colpito il palo che la respingeva nel terreno di gioco. La medesima pertanto, lamentando l’errore tecnico da parte dell’arbitro, richiedeva l’annullamento della gara e la ripetizione della stessa ex art.17 c.4 CGS; – che la società Reggina nelle sue controdeduzioni ha contestato l’inammissibilità sia formale che sostanziale del reclamo; RILEVA come la fattispecie in oggetto non rientra fra quelle alle quali sia applicabile l’art. 29 comma 3 del CGS, che esclude testualmente ed espressamente la competenza sanzionatoria del Giudice Sportivo per “fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento del Giuoco”. Di conseguenza, l’arbitro è riconosciuto come unico soggetto abilitato ad assegnare la segnatura di una rete e solo una sua contraria decisione (assunta nell’ambito dei tempi della medesima gara) può revocarne gli effetti. Tale considerazione, oltre che dal chiaro testo normativo innanzi citato, è confermata dall’introduzione nel campionato di massima serie della “Gol line Technology” e del “VAR” proprio per consentire all’arbitro, nei casi di errore grave, di rivedere la sua decisione nell’ambito della gara, terminata la quale le sue decisioni di natura tecnica e disciplinare assumono carattere di irrevocabilità TUTTO CIO’ CONSIDERATO DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo in oggetto”.