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Milan: ecco le motivazioni del TAS sulla riammissione in Europa League

06.11.2018 | 18:25

Il TAS ha pubblicato le motivazioni che hanno portato a ribaltare la sentenza Uefa contro il Milan, riammettendo il club rossonero all’Europa League dopo l’esclusione da parte, appunto, dell’Uefa. Come riportato da Calcio e Finanza, il Milan pensava di rispettare i criteri per il settlement agreement, considerando anche quanto accaduto con Inter, City e PSG, da qui la decisione di appellarsi al TAS. La UEFA considerava il caso milanista differente da quello dei club sopracitati. Il problema non era solo legato al rosso a bilancio, ma all’incertezza per quanto riguarda il rifinanziamento, il rischio di un cambio di proprietà forzato, la scarsa fiducia nel business plan e il trend negativo dei risultati finanziari futuri. Il TAS ha analizzato punto per punto gli elementi che hanno portato alla decisione della UEFA. Il business plan del Milan aveva previsto la partecipazione all’Europa League 2017/18 e 2018/19, poi alla Champions nel 2019/20 e 2020/21. La UEFA non lo riteneva credibile, ma il TAS ha sottolineato come fossero presenti scenari alternativi nel business plan che avrebbero permesso al Milan di rispettare l’obbligo del break-even. Tre business plan non potevano dunque essere sinonimo di scarsa credibilità. La situazione legata al rifinanziamento è cambiata in maniera netta con il cambio di proprietà, tanto che la decisione della UEFA era stata presa in un momento antecedente. Il rappresentante della Camera Investigativa della UEFA ha ammesso che la situazione era diversa e che con Elliott al vertice: “forse avremmo preso una decisione diversa”. Il TAS ha ritenuto che la Camera Aggiudicatoria della UEFA non ha valutato correttamente i fatti rilevanti o che i fatti siano cambiati al momento dell’udienza, ritenendola non proporzionata e di conseguenza parzialmente annullata. Il TAS, non potendo decidere la nuova sanzione, ha rimandato il caso alla Camera Aggiudicatoria per irrogare una sanzione disciplinare proporzionata.